-Accesso civico
Accesso civico semplice e generalizzato
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice) ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013.
Rif. 7.6 del PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2022-2024
Il Decreto Madia Trasparenza ha profondamente modificato le disposizioni sull’accesso civico contenute nel D. Lgs. 33/2013 ampliando la portata del diritto di accesso ai dati della Pubblica Amministrazione.
Accanto all’ accesso civico “semplice” già presente nel Decreto cit. (art.5 c. 1), secondo cui chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione nei casi in cui sia stata omessa, il Legislatore ha aggiunto l’ accesso civico “generalizzato”, consentendo a chiunque, aldilà di qualsivoglia titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione, anche ulteriori rispetto a quelli per cui vige un obbligo di pubblicazione.
L’ “accesso civico generalizzato” è quindi così sancito dall’art. 5 c. 2: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.
Modalità per l’esercizio dell’accesso
Qualora l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice) ai sensi del D. Lgs. 33/2013, essa va presentata al RPCT (Claudia Marzola) ai seguenti recapiti:
– per posta elettronica all’indirizzo: claudia.marzola@siproferrara.com
– per posta ordinaria all’indirizzo: SIPRO Spa, Via Cairoli 13- 44121 Ferrara c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza (Claudia Marzola)
Modulo per accesso civico semplice
Qualora l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, essa va presentata all’Ufficio Segreteria ai seguenti recapiti:
– per posta elettronica all’indirizzo: claudia.marzola@siproferrara.com
– per posta ordinaria all’indirizzo SIPRO Spa, Via Cairoli 13- 44121 Ferrara
Modulo per accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del RPCT:
– l’obbligo di segnalazione alla struttura interna competente relativa alle sanzioni disciplinari, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
– la segnalazione degli inadempimenti al vertice della Società per la valutazione ai fini delle assegnazioni di responsabilità.
Si applica il procedimento previsto dall’art. 5 D. Lgs. 33/2013, cui si rimanda.