Si semplificano le istruzioni per la compilazione, per effetto delle novità introdotte in sede di conversione del decreto Sostegni bis. A comunicare il cambio di passo è l’Agenzia delle Entrate, con l’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021. La detassazione prevista per bonus e contributi riconosciuti nel periodo dell’emergenza Covid-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti relativi agli aiuti di Stato, e pertanto è “svincolata” dagli obblighi dichiarativi.
L’articolo 1-bis del decreto Sostegni bis, convertito nella legge n. 106/2021, ha abrogato quanto previsto dal comma 2, articolo 10 bis del decreto legge n. 137/2020: L’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020. Pertanto, l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).
Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza.
Aiuti di Stato in dichiarazione dei redditi 2021: non sono previste sanzioni in caso di omessa compilazione ma la mancata registrazione nel Registro Nazionale determina la percezione indebita delle somme percepite. È il MEF a fare chiarezza, nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze del 23 giugno.